IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146;
  Vista la legge 18 novembre 1975, n. 613;
  Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;
  Visto  l'accordo  intervenuto nei giorni 4 e 5 dicembre 1978 fra il
Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil,
in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 gennaio 1979 la misura dell'indennita' di rischio
spettante  al  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
le prestazioni di cui al gruppo I della tabella A allegata al decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' elevata a
L. 2.500.